testata
testata

Dopo che Venezia e Treviso avevano confermato le scelte della Regione Veneto in merito al percorso di costituzione dell’Azienda è arrivata la sentenza del tribunale che conferma il comportamento antisindacale della Regione e l’illegittimità della costituzione dell’Azienda Zero.
 
Come Fp Cgil – dichiarano Daniele Giordano Segretario Generale e Sonia Todesco responsabile regionale della sanità – non possiamo che essere estremamente soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto e che conferma che è necessario un confronto vero che non danneggi nessuno nella costituzione dell’Azienda Zero e nel trasferimento di personale conseguente. Le risorse contrattuali dei lavoratori devono essere discusse e non posso essere prelevate in modo coatto dall’alto.  
 
Come Fp Cgil riteniamo a questo punto necessario ed indispensabile, non solo per la sentenza del giudice, che si riapra il tavolo di confronto in modo responsabile per favorire la mobilità del personale senza che vi siano penalizzazione per tutto il restante personale della sanità veneta.
 
La sentenza accerta l’illegittimità di una parte dell’accordo ex art. 47 legge 428/1990, sottoscritto da tutte le Organizzazioni Sindacali eccetto la FP CGIL, laddove si prevede la riduzione dei fondi aziendali dei lavoratori (produttività, disagio, progressioni economiche) a favore di Azienda Zero senza che tale riduzione fosse stata oggetto di contrattazione ma di una decisione assunta a livello di confronto regionale a cui le Organizzazioni Sindacali e la RSU aziendale avrebbero dovuto uniformarsi senza alcuna possibilità di modifica.
 
Gli accordi aziendali così come predeterminato a livello regionale era stato calato in tutte le aziende sanitarie del Veneto senza alcuna possibilità né di capirne i meccanismi di determinazione dei tagli dei fondi di produttività, né di collegare gli importi ai reali trasferimenti di personali ad Azienda Zero. Tanto che, alla fine, il meccanismo messo in piedi dalla regione ha prodotto forti penalizzazioni per i lavoratori delle aziende sanitarie che sono state poco interessate dai processi di mobilità volontaria del personale verso Azienda Zero.
 
In sintesi e nel merito il giudice ritiene fondate le doglianze della FP CGIL e dichiara l’antisindacalità del comportamento della ULSS 9 e Azienda Zero per tre motivi:
Primo motivo “Pur essendo stata intrapresa l’iniziativa di inviare la comunicazione alle organizzazioni sindacali e alla RSU(relativa alla volontà di cedere diverse attività amministrative prima svolte dalle aziende sanitarie ed ora trasferite ad azienda zero) finalizzata all’esame congiunto, non risulta sia stato dato seguito da parte di Azienda Zero e ULSS 9 Scaligera alle successive richieste di informazione, né soprattutto è stato dato corso ad esame congiunto effettivo in sede decentrata perché, per stessa ammissione dell’Azienda, le modalità concrete di traslazione delle risorse umane e materiali erano già state predeterminate in sede di approvazione dei Protocolli di Intesa sottoscritti in data 11 e 20 luglio tra la Regione Veneto e alcune delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità (cislfp – uilfpl – nursing up – fsi – fials)
La decisione di accentrare la trattativa a livello centrale […] è contraria all’art. 47 comma 2 della Legge 428/1990 […] e l’intento di gestire in modo omogeneo una realtà complessa non esime gli enti convenuti dal rispetto delle norme poste a presidio delle prerogative sindacali in sede decentrate
Secondo motivo Il d.lgs 165/2001 e il Contratto collettivo nazionale della Sanità prevedono che: “nelle singole aziende sanitarie è demandata alla contrattazione collettiva integrativa la rideterminazione dei fondi contrattuali che si rende necessaria a seguito di processi di riorganizzazione e di riduzione di organico” Antisindacale è quindi il comportamento di ULSS 9 Scaligera e Azienda Zero che, in violazione dell’obbligo di contrattazione aziendale ha sottoposto in sede decentrata un accordo già predisposto.

Terzo motivo di censura riguarda il comportamento tenuto da ULSS 9 e Azienda Zero dopo che la RSU si era espressa contraria all’accordo e aveva manifestato la volontà di non sottoscrivere lo stesso. Ciò nonostante l’azienda ha ritenuto di accogliere e allegare all’accordo le singole firme dei componenti della RSU che, dopo l’assemblea RSU che si era espressa negativamente, avevano cambiato idea. Le firme così apposte non hanno alcun valore giuridico al fine di rendere valido l’accordo ma la loro presenza, accolta dall’amministrazione è finalizzata a rendere debole il ruolo dei coordinatori della RSU.
 
Un grande risultato della FP CGIL – concludono Giordano e Todesco - assistita dall’avvocato Maurizio Sartori che riporta al tavolo di contrattazione una vicenda gestita male e con arroganza dalla Regione che non si è mai mostrata disponibile a condividere il percorso di riorganizzazione della sanità regionale nel rispetto delle regole e nel rispetto delle risorse economiche dei lavoratori della sanità veneta già messe alla prova duramente da anni di blocco del contratto nazionale.

Verona, 8 giugno 2018.

TAGS: ,